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“Violenza o consenso? Il confine legale del patriarcato. Sovvertire la prospettiva disarma la neutralizzazione del dissenso femminile.” Articolo di Ilaria Boiano, avvocata di Differenza Donna

La violenza sessuale non è mai stata, per il femminismo, un problema di fraintendimenti individuali o di comunicazione difettosa. È sempre stata letta come un fenomeno strutturale, inscritto nei rapporti di potere che attraversano la sessualità, il diritto e l’organizzazione sociale. Anche la letteratura più recente, pur provenendo da campi disciplinari diversi, continua a convergere su questo punto: la violenza sessuale è un fatto sociale e politico prima ancora che un evento isolato, e si intreccia con ruoli di genere, ideologie patriarcali e gerarchie che rendono accettabile la dominazione maschile e “plausibile” l’appropriazione sessuale delle donne, delle ragazze, delle bambine e di tutte le persone che si trovano a fare esperienza di una condizione di soggezione e dipendenza.

In questa cornice, la narrazione – anche da parte di giuristi e operatori della giustizia – che riduce il problema a “malintesi” o a una comunicazione ambigua è già parte del problema, perché oscura l’asimmetria che struttura l’incontro e sposta l’attenzione dal potere alla percezione individuale. In questa genealogia, il diritto non appare come uno strumento neutro di protezione, ma come uno dei luoghi in cui la violenza viene selezionata, resa intelligibile o negata. Per lunghi decenni, il paradigma tradizionale fondato su forza, minaccia e coercizione ha reso giuridicamente leggibili solo alcune forme di violenza, lasciandone altre nel fuori-campo: l’incapacità di opporsi, il freezing, la soggezione relazionale, la pressione insistente, l’abuso di posizione. È esattamente qui che si colloca l’enorme fatica – politica prima ancora che dogmatica – di reimpostare il problema attorno al consenso, con la consapevolezza che anche questo elemento presuppone una lettura inscritta in un ordine simbolico complesso.

La letteratura empirica mostra, infatti, quanto sia fragile l’idea di consenso come “semplice accordo”. Da un lato, gli studi sulle concezioni sociali della sessualità evidenziano che le persone distinguono tra sesso consensuale e non consensuale non solo sulla base di un sì o di un no, ma in relazione a reciprocità, rispetto, qualità della comunicazione, percezione del benessere emotivo e possibilità concreta di sottrarsi. Dall’altro, una parte consistente della ricerca dimostra che miti dello stupro, ruoli di genere e aspettative normative incidono direttamente su ciò che viene riconosciuto come consenso e su ciò che viene minimizzato come “zona grigia”, con effetti prevedibili sul giudizio sociale e giuridico. In altre parole, il consenso è un significato socialmente prodotto, e quindi attraversato da stereotipi, inclusi quelli sessisti.

È qui che la critica femminista radicale al consenso – e il lessico di Catharine MacKinnon – conserva intatta la sua forza: la prospettiva che interroga il consenso come dispositivo interno a un ordine patriarcale, capace di travestire coercizione e disuguaglianza da scelta individuale, continua a funzionare come bussola critica anche nel dibattito contemporaneo sulle riforme, proprio perché impedisce di confondere l’adozione di un linguaggio attualizzato con una trasformazione materiale dei rapporti di potere nelle relazioni. Il punto, confermato anche dal dibattito più recente sul diritto internazionale, è che anche la centralità processuale del consenso può produrre, se non governata, uno spostamento della scena giudiziaria sulla credibilità della vittima e sui dettagli della sua condotta, mentre l’analisi delle condizioni coercitive e strutturali rischia di essere ignorata. La discussione dottrinale contemporanea su consenso e colpevolizzazione insiste, infatti, sulla necessità di tenere insieme definizione del reato e standard di responsabilità, per evitare che l’intero conflitto si risolva in una disputa “parola contro parola” o, peggio, in una valutazione moralistica dei comportamenti.

Il nodo del contesto diventa allora decisivo, ma non come catalogo di indicatori per stabilire se una donna “abbia rifiutato in modo riconoscibile”, come oggi si legge nei comunicati delle forze politiche di maggioranza al Senato. Il contesto va inteso come la trama concreta di poteri, norme, dipendenze e aspettative che produce adattamento e rende spesso impraticabile l’espressione di un consenso libero. La letteratura sulla violenza sessuale nelle relazioni intime mostra con chiarezza quanto sia facile, in presenza di una storia relazionale e di precedenti rapporti consensuali, negare o minimizzare l’evento violento, attribuire colpe e ridurre l’accaduto a equivoco o conflitto di coppia, con effetti devastanti sul riconoscimento della violenza e sulla possibilità stessa di nominarla. Allo stesso modo, le ricerche sulle minoranze sessuali e sulle traiettorie segnate da trauma e socializzazione eteronormativa mostrano come i repertori culturali della sessualità incidano sulla capacità di negoziare consenso e dissenso e su ciò che viene percepito come “normale”. La questione del contesto smaschera inoltre l’insufficienza delle formule semplificate in relazione all’intossicazione da sostanze: numerosi studi evidenziano quanto le persone sovrastimino la propria capacità – e quella altrui – di prestare consenso in contesti di consumo di alcol, per esempio, normalizzando scelte che risultano in realtà degradate nella loro libertà.

Nei contesti digitali e nei nuovi ambienti di socialità sessuale, “educazione al consenso” e “pratiche del consenso” risultano poi fortemente dipendenti dalle norme e dalle aspettative che regolano uno specifico ambiente, confermando che il consenso non può essere ridotto a mantra (“yes means yes”, “no means no”) senza interrogare i nodi che implica. La ricerca su norme culturali e prevenzione insiste, infine, su un punto che parla direttamente al diritto: miti dello stupro e rappresentazioni distorte del consenso incidono in modo decisivo sulle pratiche di negoziazione sessuale e sulla tolleranza verso condotte coercitive, e la loro disattivazione è una condizione materiale – non retorica – per qualsiasi promozione effettiva della cultura del consenso.

La differenza non sta solo nelle parole con cui si definisce il reato, ma nel modo in cui l’ordinamento distribuisce la responsabilità e decide chi deve sopportare il rischio dell’ambiguità, se si guarda comparativamente ai modelli legislativi. Il modello tradizionale fondato su forza, minaccia e coercizione è stato storicamente compatibile con una cultura che pretendeva resistenza e segni visibili e che finiva per premiare, sul piano simbolico e processuale, la neutralizzazione violenta del dissenso femminile. Il passaggio ai modelli centrati sul dissenso (“no means no”) e poi ai modelli di partecipazione volontaria e consenso (“affirmative consent”) ha tentato di spezzare questo schema, spostando il baricentro dalla resistenza della persona offesa all’accertamento della liceità della condotta di chi agisce. Eppure, la letteratura femminista e socio-giuridica mostra che nessuna formula, da sola, mette al riparo dalle torsioni del processo: il consenso può essere ridotto a rituale comunicativo, catturato dagli stereotipi, letto alla luce dei miti dello stupro e delle aspettative di genere, diventando il nuovo luogo in cui si giudica la credibilità e la “coerenza” della vittima, soprattutto nelle relazioni intime e nei contesti segnati da asimmetria e dipendenza.

Per rafforzare questa prospettiva è utile guardare alla traiettoria del diritto internazionale degli ultimi trent’anni. La giurisprudenza dei tribunali penali internazionali e della Corte penale internazionale ha progressivamente decostruito l’idea che la violenza sessuale sia leggibile solo attraverso forza fisica e resistenza, affermando una nozione ampia di violenza sessuale e una lettura del consenso inseparabile dai contesti coercitivi e dalle asimmetrie di potere, in particolare nei conflitti armati, dove l’ambiente stesso può rendere impraticabile l’espressione di un consenso genuino. Il caso Akayesu (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR, 1998) ha segnato un passaggio simbolico e giuridico decisivo, riconoscendo la violenza sessuale come strumento di distruzione di un gruppo e dunque come possibile atto costitutivo di genocidio, cioè come violenza politica nel senso più forte del termine.

L’evoluzione successiva – dall’elaborazione degli elementi del crimine nello Statuto di Roma fino alle discussioni contemporanee sul posto del consenso nell’accertamento – mostra un punto cruciale anche per il dibattito interno: le definizioni più avanzate non allentano gli standard di responsabilità, ma spostano il fuoco sulle circostanze che viziano la libertà, evitando di trasformare l’assenza di resistenza o l’ambiguità relazionale in presunzione di disponibilità. In Europa, questa traiettoria ha contribuito a una vera e propria ondata di riforme che, dal 2017, hanno posto al centro l’assenza di consenso, anche sotto la spinta della Convenzione di Istanbul e dei dibattiti pubblici riattivati da casi emblematici e dal movimento #MeToo. E tuttavia, i due piani – standard giuridici e pratiche di giustizia – non coincidono automaticamente. La ricerca comparata continua a mostrare un ampio justice gap e dinamiche di attrito processuale lungo tutta la filiera penale, mentre, sul versante dei diritti umani, emergono persistenti stereotipi e rape myths anche nei ragionamenti giudiziari, come dimostrano le criticità individuate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in particolare nei contesti di protezione internazionale. Proprio per questo, l’asse internazionale è una cartina di tornasole: se persino i sistemi chiamati a giudicare crimini di guerra e contro l’umanità hanno dovuto riconoscere che la coercizione può essere ambientale e che la prova non può essere costruita su pretese di corroborazione impossibili, il ritorno domestico alla retorica della “riconoscibilità” appare meno come presidio garantista e più come tentativo di conservare una distribuzione del rischio – e dunque del potere – che continua a scaricare sulla persona offesa l’onere di rendere visibile, decifrabile e processualmente “credibile” la propria sottrazione.

È per questo che la formulazione del consenso libero e attuale, se intesa come criterio giuridico che obbliga a guardare la relazione concreta e la praticabilità della libertà, resta oggi la più solida: non perché risolva tutto, ma perché consente di tenere insieme il nucleo dell’autodeterminazione e la critica femminista delle disuguaglianze che deformano le “scelte”. Ed è proprio qui che le traiettorie del dibattito pubblico diventano rivelatrici: il freno sulla direttiva europea, le barricate contro le riforme, l’insistenza sul pericolo per il garantismo e la continua invocazione della “riconoscibilità” non sono semplici divergenze tecniche, ma segnali di una resistenza profonda a spostare il rischio dell’ambiguità da chi subisce a chi agisce. Quando si pretende che il dissenso sia “riconoscibile” secondo codici sociali già impregnati di ruoli di genere, si riapre la porta alla vecchia domanda travestita da prudenza giuridica: “perché non ha fatto capire meglio?”. E questo accade proprio mentre la ricerca empirica continua a mostrare che la percezione sociale del consenso è modellata da miti dello stupro, da sessualizzazione e oggettificazione e da norme culturali che rendono il rifiuto femminile rischioso, perfino impensabile in certi contesti. 

In questa cornice, presentare la “riconoscibilità” come baluardo del garantismo significa confondere la tutela delle garanzie con la tutela di una presunzione culturale di accesso illimitato al corpo femminile. Il garantismo non può essere ridotto alla conservazione di abitudini sociali che normalizzano la pressione, la soggezione e l’adattamento della vittima che mira, nel momento dell’aggressione sessuale, a salvare la propria vita; coincide con la precisione della fattispecie, la prova rigorosa e la responsabilità personale. Ma proprio la ricerca sui communication myths mostra quanto sia pericoloso ridurre il consenso a un gioco di segnali da riconoscere, perché ciò rafforza l’idea che l’assenza di un no esplicito equivalga a un  implicito e che l’incertezza autorizzi chi agisce.

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